Avviso Comune: Moratoria dei debiti PMI
- favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle Piccole e Medie Imprese, come definite dalla normativa comunitaria, con adeguate prospettive economiche, e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà a causa della crisi ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili
- promuovere il processo di patrimonializzazione delle PMI, per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria.
Per raggiungere tali obiettivi, l’accordo identifica le seguenti iniziative:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni su crediti certi ed esigibili
- previsione di appositi finanziamenti per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale pari ad un multiplo di capitale effettivamente versato dai soci.
Possono effettuare domande di sospensione/ allungamento delle scadenze, fino al 31 gennaio 2011 (la scadenza originaria fissata per il 30 giugno 2010 è stata prorogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle altre rappresentanze d’impresa firmatarie dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009), le PMI che:
- alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”
- al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come “ristrutturate o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso
- a seguito della proroga della scadenza dei termini della presentazione delle domande di ammissione alla moratoria fino al 31 gennaio 2011, non ne hanno ancora effettuato richiesta ovvero hanno già usufruito della sospensione dei debiti ma necessitano di analogo intervento per altre operazioni di finanziamento che non ne hanno usufruito.
Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Per le PMI che alla data di presentazione della domanda saranno ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intenderà ammessa dalla banca, salvo esplicito e motivato rifiuto entro tale termine.
Per le operazioni di sospensione/allungamento delle scadenze le banche non possono applicare ulteriori costi per le imprese, quali maggiorazioni di tasso o commissioni e spese di istruttoria, fatti salvi gli interessi e gli oneri previsti dal contratto originario e fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
Per eventuali approfondimenti si segnala che nel Sito ABI www.abi.it è disponibile un’apposita sezione denominata “Avviso comune – sospensione debiti PMI” in cui è reperibile il testo dell’”Avviso” e altra documentazione informativa relativa a tale iniziativa.
Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni:
- può contattare il suo gestore che potrà illustrare tutti i dettagli sulle iniziative previste dal citato “Avviso”, verificare la sussistenza dei requisiti necessari e per la formalizzazione di un' eventuale richiesta e individuare il miglior supporto finanziario ai programmi di crescita e sviluppo della sua Azienda in base ad un’offerta completa, articolata e flessibile che prevede linee di credito ad hoc
- scoprire le principali caratteristiche dei finanziamenti di UBI Banca per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale cliccando sugli approfondimenti a destra
- sono ammissibili alla sospensione tutte le imprese (oltre alle piccole e medie, come definite dalla normativa comunitaria, anche le imprese di maggiori dimensioni) con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, aventi sede legale e operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
- in particolare sono ammissibili le imprese che alla data del 6 aprile 2009 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla Banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda di sospensione non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni puoi contattare il tuo gestore che potrà illustrare tutti i dettagli dell’iniziativa e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la formalizzazione di un'eventuale richiesta.

